Il 3 agosto è entrata in vigore al Riforma del Terzo settore con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta con la L. 106/2016.

E’ una vera rivoluzione che si condensa in 104 articoli con i quali vengono abrogate le normative sul volontariato (L. 266/91), sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) e buona parte della disciplina delle ONLUS (D.lgs. 460/97).

Nascono così gli ENTI del TERZO SETTORE (ETS), in cui vengono raggruppati:

  • le organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);
  • le associazioni di promozione sociale (Aps);
  • le imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
  • gli enti filantropici;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • altri enti diversi dalle società.

 

E’ questa la definizione quindi che oggi possiamo dare ad un Ente del Terzo Settore:

una forma associativa indicata dall’art. 4, primo comma, del codice del terzo settore, costituita per il perseguimento di un bene comune o di coesione o di protezione sociale, priva di scopo di lucro, avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguite materialmente mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale tipizzate dall’art. 5 del medesimo codice, e necessariamente iscritta al registro unico nazionale del terzo settore.”.

 

Restano fuori tutte le altre formazioni sociali, come, per esempio, i circoli privati e i club, con grande dissapore della Federazione Italiana Pubblici Esercizi la quale ha da subito lamentato la propria insoddisfazione stante ai pretesi privilegi fiscali e amministrativi cui godono circoli privati, associazioni di promozione, associazioni sportive dilettantistiche, sagre, ecc., nonché all’immutata disciplina relativa alle attività di somministrazione effettuata nei confronti dei propri soci dalle associazioni di promozione sociale, anche dal Codice del Terzo Settore.

 

Legal Solution offre consulenza giuridica e fiscale a chiunque voglia costituire un nuovo ente, oppure aggiornare lo statuto della propria associazione con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Di seguito l’integrale testo del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

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