Proseguiamo con la pubblicazione del materiale interpretativo del Codice del Terzo Settore entrato in vigore il 3 agosto 2017 con il D.Lgs. 117/2017.
Le organizzazioni hanno 18 mesi di tempo (quindi fino a febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge.
Iscriversi al Registro unico non è un obbligo, ma restare fuori comporta l’esclusione da un’ampio ventaglio di bonus. Senza contare che diverse disposizioni di favore del Tuir applicate fino a oggi sono abrogate con l’entrata in vigore del Codice.
Il Codice prevede, tra l’altro:
– la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio;
– l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore;
– una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
– la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
– la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
– un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line.
Rammentiamo che l’attuazione completa della riforma è affidata però ad altri passaggi non secondari. Servono 42 atti, fra provvedimenti dei ministeri e autorizzazioni dell’Unione europea, per tradurre in pratica le nuove disposizioni. Sono soggetti, ad esempio, al via libera della Ue il nuovo regime forfettario degli enti del terzo settore non commerciali, e la disciplina fiscale di favore per le imprese sociali.
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono già definirsi a pieno titolo enti del terzo settore, anche se non è ancora operativo il nuovo Registro unico. Una delle norme transitorie del Codice prevede infatti che il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto se gli enti sono iscritti a uno dei registri nazionali, regionali o provinciali già esistenti.
Alleghiamo, la relazione illustrativa per favorire la corretta interpretazione del Codice.
Legal Solution offre consulenza giuridica e fiscale a chiunque voglia costituire un nuovo ente, oppure aggiornare lo statuto della propria associazione con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.
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