Nonostante quanto apparso su numerosi ed anche autorevoli siti web, l’ordinanza ordinanza 11.02.2014 n° 607 del Consiglio di Stato, sez. IV, non ha sospeso l’obbligatorietà della mediazione né, più nello specifico, i provvedimenti impugnati innanzi al TAR.
Si legge infatti nell’ordinanza che “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del processo amministrativo; PQM Il Consiglio di Stato….Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione…”.
Per Nicola Marino, presidente Oua, invece: «La mediazione così come è stata congegnata nega ai cittadini l’accesso immediato alla giustizia pubblica. È una palese stortura del nostro sistema giudiziario, un filtro inaccettabile. La Corte Costituzionale nella prima bocciatura si era soffermata solo sull’eccesso di delega, senza prendere in esame tutti gli altri aspetti evidenziati dall’Oua e che invece, sono stati ben esposti nell’appello avanzato dallo studio legale Benvenuti-Orsoni. Ora al Tar del Lazio, tocca una decisione nel merito o il rinvio alla Corte Costituzionale. Siamo a un nuovo stop dell’obbligatorietà. Al Governo chiediamo di evitare di insistere con un sistema pensato male e realizzato peggio e di voltare pagina: si punti su una rete di meccanismi di risoluzione delle controversie giudiziarie (negoziazione assistita, camere arbitrali, mediazione facoltativa e incentivata…ecc) di qualità, efficaci, rispettosi della Costituzione e che non siano lesivi dei diritti dei cittadini».
Fonti: altalex.com