Il diritto d’autore si acquisisce al momento della creazione dell’opera, intesa come espressione del lavoro intellettuale dell’individuo.
Tale principio, previsto dall’art. 2576 del cod. civ., sia dall’art. 6 della legge sul diritto d’autore.
Il legislatore garantisce all’autore non solo diritti morali, volti a difendere la propria personalità (diritto di inedito, di paternità, di integrità e di ritiro dell’opera dal mercato), ma anche diritti di natura economica.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 agosto 2023, n. 23935, ha affermato un importante principio di diritto in ordine all’utilizzazione economica dell’opera.
L’autore inizia a utilizzare economicamente l’opera nel momento in cui esercita il proprio diritto esclusivo di pubblicazione.
La prima pubblicazione dell’opera, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, non coincide necessariamente con la cessione onerosa a terzi dell’opera stessa, ma può avvenire anche attraverso modalità diverse che, tuttavia, devono sostanziarsi in una manifestazione della volontà dell’autore di assumerne la paternità e di immettere l’opera nel circuito artistico.
Ne consegue che la pubblicazione dell’opera può avvenire anche attraverso la mera presentazione dell’opera a mostre o musei aperti alla partecipazione del pubblico.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, una scultura in ceramica era stata acquistata da una Società durante un’asta di oggetti non reclamati e in giacenza presso la dogana di Milano. La predetta Società la rivendeva a un’altra Società che, tuttavia, non riusciva a immetterla sul mercato a causa delle opposizioni dell’autore che, in quanto imperfetta, riteneva di non averla mai autorizzata né approvata, pur avendola numerata, firmata ed esposta presso una galleria d’arte.

(articolo a cura dell’Avv. Stefania Migno)