Assistere le vittime di violenza nel processo  penale è attività complessa che richiede competenza ed impegno, nonché disponibilità e capacità di uscire dagli schemi, che come operatori del diritto, ci sono consueti.

I problemi maggiori come è evidente si pongono proprio per questa tipologia di vittime che  per definizione assumo il nome c.d. “vittime vulnerabili[1] ovverosia coloro che, come è noto, per le caratteristiche legate al soggetto( minore o infermo di mente) o al tipo di violenza  hanno subito un trauma in conseguenza del reato e rischiano di essere indotte alla c.d. “vittimizzazione secondaria”, ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo.

Ma il fenomeno della vittimizzazione secondaria può verificarsi anche in conseguenza di fattori esterni al processo, si pensi, ad esempio, al trauma che la vittima del reato può subire  a seguito dei processi mediatici che sempre più frequentemente  accompagnano la commissione dei crimini più efferati.

Forte è quindi l’esigenza di farsi carico, come società civile, di assicurare la migliore tutela alle vittime di violenza siano esse  persone offese o testimoni.

Ed in tal senso si muove il lavoro dei  Centri Antiviolenza sul territorio e della Rete nazionale antiviolenza [2].

E’ necessario, infatti,  che l’approccio alla violenza di genere sia effettuato attraverso una metodologia condivisa e multidisciplinare tra tutte le aree di intervento e gli addetti ai lavori, al fine di offrire alla donna l’assistenza più consona al proprio caso, prevedendo dei percorsi ad hoc di uscita dalla violenza.

Il panorama normativo e giurisprudenziale, in un quadro di produzione nazionale e sovranazionale, registra una sempre più marcata attenzione verso i diritti e gli interessi processuali propri di coloro che subiscono  tali crimini.

Va segnalata ,innanzitutto, la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/220/GAI[3] la quale relativamente alla posizione della vittima nel procedimento penale, la definisce come “la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o morale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono violazione del diritto penale di uno Stato membro”.

La medesima decisione quadro fissa inoltre un vero e proprio statuto  dei diritti delle vittime del reato, stabilendo all’art. 2 che “Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo ed appropriato delle vittime.

Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento  debitamente rispettoso della sua dignità personale durante i procedimento”.

Vanno ricordate altresì le varie Raccomandazioni approvate dal  Comitato dei ministri del Consiglio D’Europa come la Raccomandazione n 85/11[4],  sulla posizione della vittima nel processo penale, nonché la “Declaration of Basic Principle of Abuse of Power” delle Nazioni Unite[5].

In questo senso, si è mosso anche  il Trattato di Lisbona nell’ottica di uniformare le legislazioni degli Stati membri con l’introduzione di norme minime comuni a tutela di tali diritti.

Questi atti rappresentano il comune denominatore dal quale partire quando si parla di tutela processuale della vittima di reato, e nello specifico  delle vittime di violenza.

Non da ultimo in questo senso occorre evidenziare come l’Italia ha ratificato a dicembre la Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[6].

Fondamentale è l’art. 3 della Convenzione che enuclea il concetto di violenza nei confronti delle donne considerandola una delle più grandi violazioni dei diritti umani.

In particolare  il capitolo IV, dall’ art.49 e seguenti, enuncia i criteri da seguire nella fase delle indagini soffermandosi in particolare sulle misure di protezione da adottare prima e durante il procedimento penale.

E da non da ultimo sulla scia dell’intervento del legislatore europeo , il cosiddetto decreto sul “femminicidio” decreto legge 93/2013 che ha sollevato non più di una perplessità se non fosse altro per il valore di emergenzialità che viene dato al fenomeno della violenza.

Ad oggi il  codice di rito italiano non risulta pienamente conforme agli standard di protezione richiesti dalle fonti sovranazionali.

Difatti, il difficile contemperamento e  bilanciamento tra la posizione dell’imputato e quella della vittima esige una forte  riflessione alla luce delle norme processulpenalistiche, in quanto è pressoché pacifico che il nostro codice  è improntato alla tutela dell’imputato, basti  pensare  all’art.111. della Cost. e  all’ art.6 Cedu.

La disciplina nazionale appare infatti lacunosa e disorganica, ma allo stesso tempo  segna una significativa evoluzione rispetto al passato, accanto al microsistema   delle misure cautelari,  una particolare attenzione viene data  alla testimonianza della vittima vulnerabile nell’incidente  probatorio speciale fino al dibattimento,  proprio in relazione alle  modalità di audizione “ protetta”.

Di contro l’irragionevole durata del nostro processo esaspera le criticità del sistema di tutela delle vittime.

Per quel che concerne il microsistema cautelare, certamente un passo in avanti si è raggiunto con l’introduzione degli art.282 bis c.pp. e 282 ter. cp.p., utili strumenti di tutela delle vittime di  stalking, maltrattamenti familiari, violenza domestica ecc.

L’art. 282-ter c.p.p. è  chiaramente diretto ad allargare lo spazio di protezione della vittima di atti violenti e persecutori a fronte delle possibili situazioni di contatto con l’aggressore, creando uno schermo di protezione attorno al “soggetto debole”, ispirato all’esperienza comparata dell’order of protection della legislazione angloamericana[7].

Mentre  l’art. 282-bis c.p.p., in un contesto caratterizzato dalla convivenza fra la vittima e il soggetto maltrattante ( marito o convivente ecc), il nucleo centrale della cautela consiste nell’imposizione all’indagato di allontanarsi dalla casa familiare, cui corrisponde, anche se indirettamente, un divieto di avvicinamento.

Ad ogni modo, tra le prescrizioni ordinabili dal giudice, la norma in questione non contempla né il mantenimento di una determinata distanza dalla casa e dall’offeso né un divieto di avvicinarsi riferito ad altri luoghi da esso ordinariamente frequentati.

Sia l’allontanamento dalla casa familiare sia il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima devono essere corredati da prescrizioni essenziali  in modo da contemperare l’esigenza di sicurezza e tutela della vittima con quelle dell’indagato.

Certamente con l’introduzione di tali strumenti preventivi il sistema di protezione delle vittime si è notevolmente rafforzato, difatti si riscontra nella prassi delle procure più virtuose un ampio utilizzo  delle stesse.

Per quanto concerne le modalità di audizione occorre sottolineare che a livello europeo si era posto il  problema delle condizioni in cui le vittime dei processo possono essere ascoltate. Si tratta di un problema chiaramente avvertito in sede internazionale  e recepito da ultimo con la legge comunitaria del 2009 ( L. n. 96/2010) che prevedeva espressamente l’obbligo per il governo di “introdurre  nel codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare per ragioni  di età, condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile la possibilità di rendere al propria testimonianza secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza”. Rendere testimonianza nel procedimento penale su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e connesse alle  violenze subite è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante e traumatica, specie se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile e più di altre esposta ad influenze e condizionamenti esterni.

In questi casi l’adozione di speciali modalità “protette” di assunzione della prova quanto a luogo, ambiente, tempo nonché a modi concreti di procedere all’esame, non solo non contrasta con le esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima suscettibile, al contrario di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie.

Pertanto il nostro codice recependo la legge comunitaria ha previsto che  nel corso delle indagini preliminari e nella fase dell’udienza preliminare, ove si proceda per il reato di maltrattamenti, per i delitti più gravi in materia di libertà sessuale, di sfruttamento della prostituzione minorile, di stalking, di riduzione in schiavitù e tratta di persone la testimonianza del minore o di persona maggiorenne  può essere assunta mediante incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi di non rinviabilità dell’atto: il c.d. incidente probatorio “liberalizzato”( art. 392 comma 1 bis.cp.p.)[8]

L’udienza in questi casi al fine di evitare al  minore l’esperienza traumatica del contesto dibattimentale può svolgersi anche in un contesto diverso dal Tribunale, avvalendosi di strutture e di personale  specializzato presso l’abitazione della vittima. E ciò all’evidente fine di proteggere la fonte dichiarativa debole dal trauma psicologico di una reiterata e usurante deposizione in sede dibattimentale.

Ma veniamo al dibattimento.

La disposizione di cui all’art.472 comma 3 bis c.p. che prevede  i casi in cui il processo  debba essere celebrato a porte chiuse , mentre l’art. 498 comma  4 ter. cp.p.  prevede che per i reati  violenza sessuale, tratta delle persone stalking nel caso di soggetto minore o maggiorenne infermo di mente l’esame può avvenire tramite  l’uso di determinate tecniche  quali il  vetro specchiato e/o impianto citofonico.

In tal senso la normativa europea , ed in ultimo  la  Convezione di Istanbul stabilisce  all’art.56 lett.ì) che gli stati membri adottino le misure affinché le vittime possano testimoniare in aula  senza essere fisicamente presenti  grazie al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, quale la sempre più invocata  anche nel nostro ordinamento, ”videoconferenza” che eviterebbe altresì il contatto tra vittima e aggressore.

Eppure, nonostante gli indubbi passi avanti, nel senso di un adeguamento del nostro sistema processuale agli standard imposti dalla normativa europea, resta tuttavia la sconcertante sensazione che le più serie criticità della legislazione nazionale – nei casi di processi con vittima “vulnerabile” – siano essenzialmente legate ed esasperate dall’irragionevole durata del processo italiano.

Qualunque soluzione legislativa deve infatti fare i conti con i tempi del processo che ne fanno per definizione un processo “non equo” sia per la persona offesa che per l’imputato: è chiaro quindi che le gravissime disfunzioni  conseguenti all’eccessiva lentezza dei processi indeboliscono sensibilmente il diritto delle vittime ad ottenere giustizia, come nel caso  ultimo di Montalto di Castro, dove la giovane vittima ha rinunciato al secondo grado di giudizio.

Se infatti il procedimento penale è esageratamente lungo, la vittima del reato non solo può perdere interesse alla definizione del giudizio ma può anche sentirsi abbandonata da uno Stato che promette tutela e non la assicura in tempi ragionevoli. In effetti alla persona offesa è notificato il rinvio a giudizio dell’imputato, talora dopo anni da quando è rimasta vittima del reato. Perché ad esempio non notificare alla persona offesa l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p.? Se ne avesse conoscenza avrebbe almeno la contezza che il procedimento penale sta andando avanti e forse sentirebbe che in qualche modo lo Stato le è accanto.

Un cenno anche in materia di gratuito patrocinio a favore delle vittime.

Va anche ricordato che in base al ddl 773/09 che la persona offesa dai reati di violenza sessuale è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito normalmente previsti nei casi ordinari.

Ebbene, la deroga ai limiti reddituali attualmente in vigore (euro9.723,84) determina, evidentemente, una sostanziale modifica dello istituto così come è stato tradizionalmente inteso.

Il legislatore, infatti, sembra prefigurare, sull’onda dell’emotività e della pubblica opinione, una atipica forma di agevolazione all’accesso del gratuito patrocinio per le vittime di reati, seppure gravissimi, provocando un vero e proprio stravolgimento fisiologico dell’istituto e aprendo la breccia a prevedibili questioni di legittimità costituzionale, in relazione alla differente disciplina rispetto ad altre figure di reato altrettanto gravi, come, ad esempio, il tentativo di omicidio, per cui le vittime di tale reato restano escluse da tale beneficio.

In questo senso il decreto femminicidio ha previsto che al gratuito patrocinio possano accedere tutte le vittime di violenza a prescindere dal reddito.

Infatti da un lato è  importante promuovere il miglioramento dell’istituto nel solco dei principi costituzionali di eguaglianza in armonia con le norme dell’ordinamento internazionale di natura pattizia,   di contro è necessarioagevolare l’accesso alla Giustizia da parte del cittadino che si trova in difficoltà obbiettive di non poter sostenere i costi della assistenza e difesa giudiziale ed extragiudiziale. A meno che il nostro legislatore con l’iniziativa in oggetto non voglia dimostrare che sono maturi i tempi per introdurre anche in Italia un principio che in altri Paesi è già realtà come quello che è inserito nella disciplina dell’istituto dell’aiuto giudiziario in Francia. [9]

In Francia è stata infatti introdotta oltre ad una forma di patrocinio parziale a carico dello Stato che si aggiunge all’ assistenza legale del tutto gratuita per coloro che si trovino in determinate condizioni reddituali anche la  possibilità di concedere il beneficio della difesa gratuita in giudizio a coloro il cui reddito non rientri negli standards  previsti allorché la peculiarità della situazione concreta e l’oggetto della lite giustifichino tale trattamento eccezionale. Si prevede che le persone le cui condizioni reddituali oltrepassano tali limiti, possono essere ammesse a titolo eccezionale all’aiuto giurisdizionale se la loro azione appare particolarmente degna di interesse in ragione dell’oggetto della causa o del costo prevedibile del processo (art. 6 della legge del 1991).

Traspare quindi da questa norma la lodevole preoccupazione del legislatore francese  di ammettere al patrocinio statale non solo le persone che si trovino in concreto nell’impossibilità – totale o parziale – di assumersi il carico finanziario di un’azione giudiziaria ma anche il desiderio – a fronte di offese particolarmente gravi – di dare alle vittime una risposta concreta ed un aiuto immediato indipendentemente dalle loro condizioni economiche. Un esempio sul quale bisognerebbe riflettere anche nel nostro Paese.

E’ chiaro che  vi è nel nostro Paese una progressiva evoluzione  dell’architettura normativa a protezione della vittime di violenza, anche se non può essere lasciata alla decretazione emergenziale, corredata dal fatto che è essenziale un raccordo tra gli operatori e gli attori principali che lavorano su questo delicato campo.

Molto infatti è affidato a protocolli virtuosi tra procure, forze dell’ordine, alle Asl, e Centri antiviolenza sul territorio, che svolgono un ruolo di prevenzione , di sensibilizzazione e se vogliamo prodromico al processo penale.

 

 

*Avvocato penalista- Presidente Centro Antiviolenza Donn.è, Relazione al “XIV WORKSHOP” Amori violenti:Profili psicologici e criminologici dell’omicidio e della violenza di genere,” Organizzato dal CENTRO RICERCA E FORMAZIONE IN PSICOLOGIAGIURIDICA Università degli studi Di Urbino19 APRILE 2013.

 

 

 

 

Articolo 3 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:

a) con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che
l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

 


[1] “ Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical  or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within members states, including those laws proscribing criminal abuse of power , cfr.  M.C.Bassiouni, “Declaration of  basic principles for victims and abuse of power”, in “The protection of collective victims, Paris,  1988.

 

 

[2]  Cfr. per la Rete nazionale dei centri antiviolenza   Di.Re, il sito,http://www.direcontrolaviolenza.it/

[3] Cfr. il testo della  Decisione Quadro del 15 Marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale, in Dir. pen.e proc.2001, p.652 ss.

Inoltre il testo è consultabile sul sito Web//.hptt//www.europa.eu.int

 

[4] « Raccomandation n. R (85) 11 du Comité des Ministres aux Etats Membres sur la position de la victime dans la cadre du droit pénal et de la procédure pénale », adottata il 28 giugno 1985.

Per la traduzione italiana v. l’indice penale, 1985,p.712. In specie, il Consiglio d’Europa,tra il 1977 e il 2002, ha approvato  circa 40 documenti, che si connotano per la peculiare attenzione dedicata alla tutela della vittima, divenuta ora uno dei punti topici delle politiche penali dell’Istituzione  e linea guida dell’azione programmata, auspicata o sollecitata. In questi termini, cfr. D. Cappuccio “,La vittima del reato,” (  Parte prima )  in, Diritto e formazione,2003,p 926.

 

 

[5] Per il testo della  “ Declaration of basic principles of Justice victims and abuse of Power”, adopted by the General Assembly on  Novembre 29, 1985, A/Res/34 v. la traduzione italiana , in  l’Indice penale p.1985 p 666 ss.

 

[6]Definizioni art. 3:
Ai fini della presente Convenzione:
a) con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che
l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

[7] In merito, cfr.  La “nuova” misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,nota a Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2011 – dep. 8 luglio 2011, n. 36819, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo.

[8] Sul punto, cfr. “La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza” vulnerabile”, di Giovanni Di Canzio in Dir.pen. e  proc. n.8 2010 p. 985 e ss.

[9] L’aide juridictionelle peut etre accordée à titre exceptionnel aux personnes pas les conditions fixées a l’alinéa précédent lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intéret au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ».

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