A benefico dei colleghi, pubblichiamo il video tutorial che spiega, passo per passo, come si deposita un ricorso per decreto ingiuntivo con il processo civile telematico (PCT). Come già per le precedenti pubblicazioni sul tema, utilizziamo il software “Quadra”.
Giova, però, sottolineare alcuni aspetti interessanti e che potrebbero tornare utili nella pratica quotidiana.
Di regola, l’impossibilità di produrre un fascicolo cartaceo pone problemi applicativi non sempre facilmente risolvibili. La lontana visione digitale dell’originaria versione del codice di rito impone alla giurisprudenza un lavoro integrativo ed interpretativo certamente arduo, tuttavia, sin d’ora, esistono pronunce significative, sia di merito che di legittimità, in grado di dipanare alcuni dubbi. E’ questo il caso, per esempio, del ricorso per decreto ingiuntivo fondato su cambiale o assegno. A superare i limiti imposti dall’art. 58 della Legge Assegno ci ha pensato già da qualche anno la Cassazione con la pronuncia n. 14980/2006 e di recente il Tribunale di Modena con la sentenza n. 1699 del 9 novembre 2012. Entrambi i giudici hanno stabilito che ” Ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su una cambiale, è sufficiente, per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l’emissione del decreto, la produzione di detta cambiale in fotocopia.” . Mutatis mutandis, dunque, è possibile richiedere, anche per le finalità di cui all’art. 642 cpc, un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, mediante il PCT producendo in allegato digitale – dunque senza un deposito in cancelleria del documento cartaceo – il file scansionato dell’assegno o della cambiale.