Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”, in calce alla presente pagina.

Ecco cosa cambia per il Processo Civile Telematico (PCT).

1) viene confermata l’obbligatorietà del PTC per i processi instaurati dal 30 giugno 2014 (art. 44 del D.L. 90/2014);

2) per tutti i processi in corso alla data del 30 giugno 2014 l’obbligatorietà del PCT scatta dal 31 dicembre 2014, fermo restando il fatto che sarà sempre possibile il deposito in via telematica negli uffici giudiziari dove il servizio è attivo (consulta qui l’elenco);

3) nelle Corti di Appello il PCT sarà obbligatorio dal 30 giugno 2015 relativamente ai procedimenti civili, contenzioni o di volontaria giurisdizione (art. 44 del D.L. 90/2014);

4) è stato modificato l’art. 126, secondo comma del c.p.c. nel seguente modo: “Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale”. Questo significa che i testimoni non son più tenuti a sottoscrivere (… L.C.S.) il verbale (art. 45 del D.L. 90/2014);

5) viene modificato l’art. 1 della L.53/1994 che recitava “L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.”, con l’aggiunta del seguente periodo: “Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata” […] (art. 46 del D.L. 90/2014).

Pertanto, l’avvocato può dare corso in proprio alle notifiche mediante PEC senza autorizzazione dell’Ordine, tra l’altro, in maniera del tutto gratuita;

6) l’avvocato da adesso ha potere di autentica a mezzo il quale potrà estrarre copia informatica o digitale (dal fascicolo elettronico della procedura e quindi dai registri di cancelleria) dei provvedimenti delle parti, del Giudice e dei Consulenti Tecnici attestandone la conformità all’originale contenuto nel suddetto fascicolo informatico, il tutto senza pagare alcun onere per il rilascio della copia autentica (art. 52 del D.L. 90/2014). Quindi, per fare un esempio pratico, i decreti ingiuntivi telematici potranno essere notificati a mezzo PEC senza più accedere in cancelleria per la richiesta copie;

7) finalmente il domicilio digitale non è più opinabile! Infatti, le notificazioni in cancelleria potranno essere effettuate unicamente qualora non sia possibile perfezionare la notificazione digitale via PEC, all’indirizzo censito nel ReGinDe (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici);

Inoltre, modifica molto attesa, il decreto in commento introduce due importantissime novità:

A) il deposito digitale potrà essere effettuato ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI SCADENZA;

B) in caso la “busta telematica” abbia una dimensione superiore a 30 Mb, sarà possibile procedere all’invio di ulteriori buste agganciate alla medesima pratica digitale.

 

Adesso aspettiamo la legge di conversione!

 

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